REGIONE: Abruzzi
LEGGE REGIONALE 23 dicembre 1999, n. 132
(GU n. 000 SERIE SPECIALE N. 3 del 00/00/0000 - BU Abruzzi
n. 030 N. STR. del 28/12/1999)
Modifiche ed integrazioni alla
legge regionale 20 settembre 1988, n. 83: Disciplina delle funzioni regionali
concernenti linee ed impianti elettrici aventi tensione fino a 150.000 Volt.
Ecologia
URN: urn:nir:regione.abruzzo:legge:1999-12-23;132
Preambolo
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4 . Al comma 3 dell'articolo 3 è aggiunto il seguente comma:
3 bis. In attesa della definizione dei tracciati degli elettrodotti da parte della Regione, i nuovi progetti devono contenere l'individuazione di una fascia di rispetto ai fini della tutela della popolazione residente dai rischi derivanti dall'esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici.
In ogni caso le fasce di rispetto dovranno essere tali da garantire che nelle vicinanze di scuole, asili nido, parchi gioco, scuole, ospedali, aree sportive attrezzate e centri abitati il livello di esposizione alle onde elettromagnetiche non superino la soglia di sicurezza di 0,2 microtesla.
Le amministrazioni provinciali esercitano le funzioni di controllo e vigilanza utilizzando le strutture dell'Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente (ARTA). In attesa della costituzione e della piena operatività dell'ARTA tali funzioni sono esercitate dai PMPI.......................................................
L'Aquila, 23 Dicembre 1999
Falconio