REGIONE: Veneto
LEGGE REGIONALE 28 gennaio 2000, n. 5 (GU n. 027 SERIE SPECIALE N. 3 del 08/07/2000 - BU Veneto n. 011 del 01/02/2000)
Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2000).
URN: urn:nir:regione.veneto:legge:2000-01-28;5

Preambolo

 

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Governo della Repubblica ha precisato che "Trattasi di c.d. rinvio limitato per cui la Regione può far luogo a promulgazione e pubblicazione della legge salvo le parti coinvolte da rinvio"
Il Presidente della Giunta regionale
promulga
la seguente legge regionale:

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Art. 98 Modifica dell'articolo 4 della legge regionale 30 giugno 1993, n. 27 modificata dalla legge regionale 1 settembre 1993, n. 43, "Prevenzione dei danni derivanti dai campi elettromagnetici generati da elettrodotti"

1 .  I commi 1 e 2 dell'articolo 4 della legge regionale 30 giugno 1993, n. 27, sono così sostituiti:
"1. Il tracciato degli elettrodotti in cavo aereo di tensione uguale o superiore a 132 kv è mantenuto ad una distanza dai fabbricati adibiti ad abitazione o ad altre attività che comporti tempi di permanenza prolungati di persone, così come stabilito al comma 2.
2. La distanza di rispetto minima di cui al comma 1 è in proporzione al potenziale, in modo che il campo elettrico misurato all'esterno delle abitazioni e dei luoghi di abituale prolungata permanenza, a 1,5 m. da terra, non superi il valore di 0,5 kv/m. ed il campo magnetico non sia superiore a 0,2 microtesla.."

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Venezia, 28 gennaio 2000
Galan